ANAGRAFE
L'Ufficio Anagrafe è competente per l'Anagrafe dei Cittadini Residenti all'Estero (A.I.R.E). I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all'estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all'estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell'espatrio; queste persone potranno rivolgersi all'Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all'estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all'estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la loro residenza per periodi superiori ai 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell'entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.
L'iscrizione all'A.I.R.E. è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall'Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.
I cittadini italiani debbono essere iscritti nell'anagrafe di un Comune italiano. L'iscrizione permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l'obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all'Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
COME CI SI ISCRIVE ALL'A.I.R.E.
La richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. può essere fatta dall'interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l'Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all'estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d'ufficio all'iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all'estero. Ugualmente, l'Ufficio consolare italiano del luogo di residenza chiede al Comune italiano l'iscrizione all'A.I.R.E. del cittadino per il quale - in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) - ha constatato l'effettiva e permanente residenza all'estero.
L'iscrizione all'A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune.
I connazionali residenti nel New South Wales, onde chiedere l'iscrizione all'A.I.R.E. di un Comune italiano, inviano al Consolato Generale in Sydney il relativo modulo compilato, assieme a:
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fotocopia (pagine con foto e firma) del passaporto italiano in corso di validità,
(per sé e per i propri familiari conviventi);
-
prova della stabile e legale residenza all'estero (fotocopia del visto di residenza
rilasciato sul passaporto dalle Autorità australiane, per sé e per i propri familiari
conviventi);
-
prova del possesso di un indirizzo residenziale (es. fotocopia della patente di guida
australiana oppure di bollette di utenze);
VARIAZIONE DEI DATI D'ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di variazioni se esse si verificano in Italia; ma, se il cittadino italiano risiede all'estero, il Comune italiano può essere informato di tali cambiamenti solo su iniziativa dell'interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.
I cittadini italiani residenti al di fuori dell'Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica, oltre ad essere un dovere del cittadino, consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all'estero, facilitando sia l'erogazione di tutti i servizi eventualmente chiesti in Italia ed all'estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
Mentre la variazione dell’indirizzo può essere effettuata sia per posta normale, posta elettronica o fax, per le altre variazioni, è necessario presentare al Consolato la documentazione rilevante al cambiamento.
CAMBIO DI NOME
Il cambio del nome e/o del cognome avvenuto secondo la legge australiana, NON É automaticamente riconosciuto in Italia. E` possibile procedere alla richiesta del cambio del nome e/o del cognome con istanza da presentare alla Prefettura tramite il Consolato.
Per procedere al cambio del nome/cognome di un minore, occorre che l'istanza sia presentata e firmata da entrambi i genitori. Questo modulo è diverso da quello per la richiesta del cambio del nome di un adulto.