CITTADINANZA
“Tra le varie disposizioni in materia di cittadinanza italiana, a quale legge in vigore bisogna riferirsi?”
La prima legge organica sulla cittadinanza italiana risale al 1912. Nel corso dei successivi decenni si sono poi succedute diverse altre leggi, seguite da regolamenti, sentenze e circolari esplicative, che hanno cercato di dare alla complessa materia la più appropriata corretta applicazione.
L’attuale normativa sulla cittadinanza italiana ora è regolata dalla legge n.91 del 1992 – in vigore dal 16.08.1992 – dal suo regolamento del 1993 e da alcune recenti indirizzzi interpretativi.
Pur non potendola più considerare una “legge nuova”, essa è certamente una legge innovativa nei principi.
Con la stessa infatti, oltre a riaffermare il concetto per il quale la cittadinanza italiana si trasmette per discendenza, è stata in particolare generalizzata la possibilità del possesso della cittadinanza multipla, dapprima previsto in pochissimi ben determinati casi.
Pertanto il cittadino italiano che dopo il 16 agosto 1992 ha acquistato una cittadinanza straniera, l’australiana per esempio, non perde più la propria cittadinanza d’origine, come invece è avvenuto prima di tale data.
“Cosa deve fare un cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza australiana?”
Se tale acquisto è avvenuto prima dell’agosto 1992, esso doveva essere comunicato al Consolato italiano poichè ha comportato la perdita della cittadinanza italiana; se ciò è avvenuto dal 16 agosto 1992 si è conservata la cittadinanza italiana, e nulla è richiesto da parte del cittadino.
“Quali sono le principali differenze tra la normativa italiana e quella australiana?
La cittadinanza italiana si trasmette per discendenza (“jure sanguinis”), mentre per l’Australia ci si riferisce anche al luogo di nascita, il cosidetto “jure solis”.
Ciò significa che per l’Italia chi nasce da un genitore che in quel momento possiede la cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo ove nasce, egli acquisice automaticamente la cittadinanza italiana: pertanto chiunque pur nascendo all’estero, in Australia per esempio, da padre o madre cittadino italiano, è anch'egli cittadino italiano. Dimostrato o appurato ciò, l’unica formalità richiesta in proposito è quella di consegnare in Consolato il certificato di nascita per la necessaria trascrizione in Italia.
Mentre per l’Italia conta la discendenza, per l’Australia chi nasce in uno dei suoi stati, per il solo fatto di essere nato su tale territorio da genitori ivi residenti, è anche cittadino australiano.
In questo caso, non trattandosi di acquisto di cittadinanza australiana, il bambino nato qui da un genitore italiano è doppio cittadino, australiano "ius soli" e italiano "iure sanguinis".
La situazione è differente per coloro che la cittadinanza australiana l’hanno ottenuta su loro specifica richiesta, o da minorenni insieme ai propri genitori: essi, se ciò è avvenuto prima dell’agosto 1992, hanno perso la cittadinanza italiana. Inoltre, molte persone non hanno usufruito della possibilità di riacquistarla - possibilità concessa con l'entrata in vigore della nuova legge n.91 con decorrenza 16.08.1992 con scadenza dicembre 1977 - poichè, in base alla legge locale, avrebbero perso la cittadinanza australiana.
“E’ possibile il riacquisto della cittadinanza italiana senza perdere quella australiana?”
Il riacquisto della cittadinanza italiana è oggi possibile dopo un periodo di residenza in Italia. E` però consigliabile, prima di recarsi in Italia, di sottoscrivere una dichiarazione in Consolato con la quale si manifesta la propria volontà di riacquistare la cittadinanza italiana e a questo proposito di trasferire la residenza in Italia; nonchè di ottenere dal Consolato un apposito visto di residenza elettiva. Si rammenta che tale dichiarazione ha validità di 1 anno. Giunti poi in Italia, bisognerà dapprima rivolgersi all’Ufficio Stranieri della Questura per ottenere un permesso di soggiorno e poi registrare la propria presenza presso l’ufficio anagrafe del Comune prescelto.
“ Se uno nasce da genitori stranieri ha una qualche possibilità di diventare italiano?”
Si può diventare cittadini italiani, dopo 10 anni di regolare residenza in Italia; tale periodo è abbreviato a 4 anni per i cittadini dell’Unione Europea ed a tre anni per coloro che possono dimostrare di discendere da cittadini italiani; lo straniero infine può acquistare la nostra cittadinanza in seguito al matrimonio con un cittadino italiano: la richiesta può essere avanzata dopo sei mesi dalla data del matrimonio se si è residenti in Italia e dopo tre anni qualora si risieda all’estero. In Italia ci si rivolge al Comune di residenza, all’estero al Consolato italiano.
Da notare a tal proposito che fino all’aprile 1983 la donna straniera che sposava un cittadino italiano, diventava automaticamente cittadina italiana; ora tale disposizione non esiste più.
“Io e mio marito ci siamo naturalizzati australiani, ma ora vorremmo chiedere un passaporto italiano (pur conservando quello australiano). E’ possibile? A chi debbo rivolgermi? Inoltre abbiamo due figli, ora sposati, i quali hanno due bambini.
Quando i miei figli erano nati io ero ancora cittadina italiana; possono anche loro avere un passaporto italiano?”
Restando in Australia non può ottenere il passaporto italiano; occorre che prima si faccia il riacquisto della cittadinanza trasferendo la propria residenza in Italia.
I vostri figli e i nipotini sono cittadini italiani e conseguentemente possono ottenere il passaporto italiano. E` necessario comunque che, se non vi avete già provveduto, far trascrivere la vostra naturalizzazione, il vostro matrimonio (se vi siete sposati in Australia), la nascita dei figli, il loro matrimonio e la nascita dei nipoti.
“Nonostante sia diventatoaustraliano dal 1988, continuo a ricevere una cartolina del mio Comune con la quale mi comunicano che in Italia ci saranno le elezioni. Posso forse votare anche io?”
Essendo divenuto australiano nel 1988, lei non possiede più la cittadinanza italiana e quindi non può votare in italia.
La cartolina elettorale le viene ancora inviata perché l’acquisto della cittadinanza australiana non è mai stato comunicato al suo Comune.
E` necessario pertanto che porti, o faccia pervenire in Consolato, copia del suo Certificato di naturalizzazione (ed anche quella di eventuali suoi familiari naturalizzati) affinchè si possa farli trascrivere in Italia.